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Destinatari
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CC
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icqrf.lombardia@masaf.gov.it
icqrf.segreteria@masaf.gov.it
icqrf.capodipartimento@masaf.gov.it
com_agricoltura@camera.it
commissione9@senato.it
CCN
karuna-emailpressing@maakaruna.com
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BRAMBILLA_M@CAMERA.IT
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costa_sergio@camera.it
bonelli_a@camera.it
Oggetto
Utilizzo di denominazioni riferite a prodotti lattiero-caseari per alimenti di origine vegetale – osservazioni e richiesta di chiarimenti
Testo email completo
All’attenzione del
Ministro Francesco Lollobrigida,
Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste,
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari,
vi scrivo come consumatrice di alimenti vegetali e sostenitrice delle piccole realtà artigianali per richiamare la Vostra attenzione sulla vicenda di Vegan Mattapoisett – Le Forme e gli Affettati Vegetali di Luciente.
La vicenda ebbe origine da un’ispezione effettuata il 18 maggio 2016 presso il laboratorio di Luca Pollice, conosciuto pubblicamente come Luciente, da funzionari dell’allora Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – ICQ di Milano.
Da quell’unico controllo nacquero procedimenti distinti.
Il primo procedimento, di competenza dell’ATS della Città Metropolitana di Milano, riguardava due verbali:
* il verbale n. 11717, relativo alla presunta induzione in errore del consumatore mediante etichettatura ingannevole;
* il verbale n. 12184, relativo alla denominazione di vendita del prodotto.
L’etichetta contestata riportava espressioni quali “I Nonformaggi di Luciente”, “Nonformaggi artigianali vegani”, “L’alternativa artigianale vegan al formaggio” e “A base 100% vegetale”. Indicava inoltre l’assenza di lattosio e caseina e mostrava graficamente diversi animali da latte che facevano la pernacchia.
La natura vegetale del prodotto, pertanto, non era nascosta in caratteri marginali: costituiva il messaggio centrale e ripetuto dell’etichetta.
La stessa ATS, nell’ordinanza-ingiunzione n. 603/2019, pur ritenendo sussistente l’ingannevolezza, riconobbe che non si trattava di una violazione di particolare gravità, indicando espressamente come elementi attenuanti l’aggettivo “vegani” e il prefisso “Non”.
Luca Pollice, conosciuto pubblicamente come Luciente, presentò ricorso. Con la sentenza n. 12451, depositata il 9 marzo 2020, il Giudice di pace di Milano accolse parzialmente l’opposizione: annullò la pretesa sanzionatoria relativa al verbale n. 12184 e confermò quella relativa al verbale n. 11717, applicando il minimo edittale.
Un ulteriore e distinto procedimento, di competenza dell’ICQRF, derivò invece dal verbale n. 11685 e riguardò il nome “Nontaleggio”, considerato evocativo della DOP Taleggio ai sensi della normativa posta a tutela delle denominazioni protette. Tale procedimento condusse successivamente all’ordinanza-ingiunzione ICQRF n. 432/2021.
Non si intende negare l’esistenza delle norme europee sulle denominazioni lattiero-casearie e sulla tutela delle DOP. Il punto è un altro: quale concreto inganno poteva subire il consumatore davanti a un’etichetta che dichiarava ripetutamente “vegano”, “100% vegetale” e “Nonformaggio”, escludeva espressamente lattosio e caseina e utilizzava immagini coerenti con il rifiuto dei prodotti di origine animale?
Soprattutto, è proporzionato che una violazione definita dalla stessa autorità non particolarmente grave produca, attraverso minimi edittali, maggiorazioni e spese, un debito capace di compromettere la sopravvivenza di una piccolissima attività artigianale?
Resta inoltre da chiarire in base a quale disposizione e a quale criterio interpretativo “Nonformaggio” venga equiparato all’utilizzo della denominazione riservata “formaggio”. Il prefisso “non” nega infatti espressamente ciò che segue e, nel caso contestato, era accompagnato da “vegano”, “100% vegetale”, “alternativa vegan al formaggio” e dall’assenza dichiarata di lattosio e caseina.
Nel linguaggio alimentare sono normalmente utilizzate denominazioni come “salame di cioccolato” o “lingue di gatto”, comprensibili soprattutto per consuetudine culturale e potenzialmente assai meno immediate, ad esempio, per un consumatore straniero. “Nonformaggio”, al contrario, dichiara direttamente ciò che il prodotto non è.
Se il problema è il rischio di ingannare il consumatore, quale concreto inganno poteva quindi produrre questa etichetta? Se invece il divieto prescinde dall’ingannevolezza, chiediamo di indicare con precisione la disposizione che rende illecito l’utilizzo della denominazione “Nonformaggio”.
Chiedo pertanto che il Ministero valuti:
* la proporzionalità dei minimi edittali rispetto alla gravità concreta della violazione e alle dimensioni economiche dell’operatore;
* la necessità di distinguere le comunicazioni realmente ingannevoli dalle etichette che rendono immediatamente riconoscibile la natura vegetale dell’alimento;
* l’adozione di indicazioni pubbliche, precise e uniformi sulle espressioni descrittive utilizzabili nel settore vegetale;
* strumenti che impediscano a maggiorazioni e spese di trasformare una violazione amministrativa non grave in un debito potenzialmente distruttivo per una microimpresa.
La tutela del consumatore è indispensabile, ma deve essere applicata secondo criteri chiari, prevedibili e proporzionati.
Chiedo cortesemente un riscontro scritto sulle valutazioni e sulle eventuali iniziative che il Ministero intenda adottare.
Distinti saluti
Attivismo by Progetto Vegan
(www.maakaruna.com)
Movimento indipendente, apartitico e non religioso, impegnato nella tutela degli animali, dell’ambiente e dei diritti universali.
Comunicazione di pubblico interesse ai sensi dell’art. 21 della Costituzione.